3v sigma

Condizioni generali di acquisto (CGA)
 

1. Disposizioni Generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto, applicate da 3V Sigma S.p.A. (di seguito “Committente”), costituiscono parte integrante del contratto tra il Committente e il Fornitore o Appaltatore (di seguito “Fornitore”). L’accettazione delle condizioni di acquisto da parte del Fornitore comporta l’accettazione delle stesse, come modificate di volta in volta, anche per futuri contratti con il Committente stesso.

1.2 Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto rimarranno comunque valide e prevalenti qualora il Committente accettasse i beni/servizi con la piena consapevolezza che le Condizioni Generali di Vendita del Fornitore deroghino o siano in contrasto con le presenti Condizioni Generali d’Acquisto.

2. Offerta

2.1 Le offerte e le quotazioni di prezzo non determineranno né un obbligo di pagamento né altre obbligazioni a carico del Committente.

2.2 L’offerta del Fornitore dovrà essere conforme alla richiesta e dovrà riportare ogni eventuale differenza rispetto alla richiesta stessa. Qualora il Fornitore disponga di una soluzione alternativa migliore per una richiesta, sotto il profilo tecnologico o economico, dovrà presentare anche quest’offerta al Committente.

3. Fatturazione e Pagamento

3.1 L’incarico di un Fornitore dovrà seguire un iter procedurale interno da parte del Committente; il procedimento si intende completato solo quando un ordine, generato ed emesso dall’Ufficio Acquisti, viene firmato dal Direttore dell’Ufficio Acquisti disgiuntamente o congiuntamente con l’amministratore delegato a seconda del caso e in base all’importo dell’ordine stesso.

3.2 L’Ufficio Acquisti invia una richiesta formale al Fornitore su carta intestata del Committente contenente il numero di ordine. L’ordine dovrà essere accettato e confermato dal Fornitore entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento, diversamente l’ordine dovrà essere considerato nullo e saldato a zero. Ogni costo ulteriore e diverso rispetto a quello di cui all’ordine dovrà essere sostenuto dal Fornitore, fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti.

ATTENZIONE: Si prega di non considerare le richieste non pervenute dall’Ufficio Acquisti, che non contengano il numero di ordine e che non siano su carta intestata del Committente. Si ricorda che il Committente non sarà ritenuto in alcun modo responsabile di costi aggiuntivi e sin da ora il Committente declina ogni responsabilità per ordini non conformi a quanto sopra e per le relative fatture che saranno emesse nei suoi confronti da ritenersi sin da ora nulle.

3.3 Condizione Sospensiva per il Pagamento (Codifica Fornitore): Quale condizione sospensiva per il pagamento di una fattura regolarmente emessa secondo quanto previsto dall’articolo 3.2, il Fornitore dovrà essere codificato. Pertanto, il Committente chiede gentilmente al Fornitore di inviare all’indirizzo email fornitori@3vsigma.com:

  1. La tabella excel denominata “Codifying process” qui allegata.

  2. Una dichiarazione su carta intestata della banca e firmata dalla stessa che certifichi che il conto corrente su cui effettuare il pagamento è di titolarità del Fornitore. Nel caso in cui la fattura dovesse contenere un IBAN diverso da quello certificato, la fattura sarà respinta.

3.4 Prezzi e IVA: I prezzi concordati si intendono netti, maggiorati dell’IVA e dovranno essere corrispondenti a quelli concordati tra le parti nell’ordine, diversamente la fattura dovrà essere respinta. Si prega di notare che il Committente è un soggetto esente IVA ai sensi della normativa italiana e beneficia – come applicabile di volta in volta – dell’art. 8 c) del DPR 633/1972. Per questo motivo, a fronte della ricezione della dichiarazione di intento da parte del Fornitore, la fattura dovrà essere respinta se l’importo è comprensivo di IVA. Tali fatture dovranno essere emesse per le consegne effettuate e i servizi forniti: non è ammesso nessun pagamento anticipato. In aggiunta e in ogni caso, queste fatture dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa fiscale applicabile; in ogni caso, resta inteso che l’imposta di bollo relativa alle fatture sarà a carico del Fornitore.

3.5 Emissione della Fattura:

  • Il Fornitore deve fatturare separatamente ogni ordine d’acquisto.

  • La fattura deve comprendere tutte le informazioni richieste ai sensi della legge italiana.

  • L’indirizzo per la fatturazione dovrà essere il seguente e la fattura dovrà essere altresì anticipata per email all’indirizzo specificato nell’ordine di acquisto (fornitori@3vsigma.com):

    3V SIGMA S.P.A. VIA TORQUATO TASSO, 58 24121 BERGAMO (BG) ITALY VAT CODE: 06617260960

  • La fattura e il DDT dovranno includere il numero di ordine completo del Committente insieme con la riga d’ordine (POS #) e, se applicabile, il numero della bolla di consegna del Fornitore. I certificati di completamento dei lavori e ogni altra documentazione dovranno essere presentati insieme alla fattura.

  • Le fatture dovranno corrispondere ai dati riportati nell’ordine d’acquisto in merito alle merci descritte, ai prezzi, alle quantità, all’ordine dei pezzi e al relativo numero nonché ai termini e condizioni di pagamento. Nel caso in cui le informazioni non siano complete, la fattura sarà respinta.

3.6 Decorrenza Termine di Pagamento: Salvo quanto diversamente previsto, il termine per il pagamento ha inizio non appena la fattura, emessa secondo le suddette prescrizioni, è stata ricevuta presso l’indirizzo di fatturazione indicato dal Committente.

3.7 Effetto del Pagamento: Il pagamento non costituisce un’indicazione di accettazione delle condizioni o dei prezzi, né rinuncia dei diritti del Committente in merito alle consegne effettuate/ai servizi resi in difformità da quelli concordati contrattualmente, sui diritti di ispezione del Committente e sul diritto di contestare per altre ragioni una fattura da pagare.

4. Data di Consegna, Consegna Parziale/Adempimento Parziale dei Servizi

4.1 Rispetto dei Termini: Il Fornitore è tenuto a rispettare la data di consegna concordata. Il rispetto della data di consegna comprende la consegna delle merci/servizi privi di qualsiasi vizio, entro il normale orario lavorativo, insieme ai prescritti documenti di trasporto, all’indirizzo indicato nell’ordine (“punto di consegna”).

  • In caso di assemblaggio/servizi, la consegna sarà considerata avvenuta puntualmente dopo che sia stato compiuto l’assemblaggio/manutenzione concordato.

  • Qualora sia prevista una specifica procedura di accettazione formale, i termini di accettazione previsti dovranno essere comunque rispettati.

  • Sarà possibile compiere una consegna o prestare i servizi in anticipo o parzialmente solo previo consenso da parte del Committente.

4.2 Comunicazione di Ritardo: Qualora il Fornitore si renda conto di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali o di non poter rispettare le scadenze previste, dovrà darne comunicazione al Committente per iscritto senza ritardo, indicando le ragioni del ritardo. L’accettazione incondizionata della ritardata o parziale consegna/prestazione dei servizi non comporterà alcuna rinuncia, da parte del Committente, ai propri diritti derivanti dal ritardo.

4.3 Documenti Necessari: Il Fornitore dovrà richiedere con congruo anticipo al Committente i documenti che dovranno essere stati preparati da quest’ultimo e che siano necessari per adempiere tempestivamente all’ordine.

5. Qualità

Il Fornitore dovrà porre in essere e garantire efficaci controlli di qualità e, su richiesta, dovrà darne prova al Committente. Il Fornitore dovrà attenersi a un sistema di gestione della qualità quale EN ISO 9000 o ad altro sistema analogo richiesto dal Committente. Questi potrà controllare il sistema di controllo della qualità, sia direttamente sia tramite terzi incaricati dal Committente.

6. Utilizzo di Subfornitori

Sarà possibile avvalersi di terzi subfornitori solo con il previo consenso scritto del Committente. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di subfornitori nell’adempimento del contratto sin dall’inizio, dovrà informarne il Committente al momento della presentazione del suo preventivo/offerta.

 

7. Spedizione, Imballaggio e Passaggio dei Rischi

7.1 Documenti di Spedizione: Salvo diversamente concordato, la consegna dovrà avvenire insieme a due copie della bolla di consegna, alla lettera di vettura (CMR), la distinta di imballaggio, i certificati di analisi secondo le specifiche concordate ed ogni altra documentazione richiesta. Le seguenti informazioni dovranno essere riportate, se conosciute, in tutti i documenti di trasporto nonché sull’imballaggio esterno: numero dell’ordine, peso lordo e netto, numero dei componenti imballati e tipo di imballaggio, data di completamento, luogo di consegna e destinatario.

7.2 Importazioni: In relazione alle importazioni da altri Paesi, i documenti di trasporto dovranno specificare se la consegna sia reso sdoganato o reso non sdoganato.

7.3 Merce “Reso Non Sdoganato”: Il Fornitore dovrà presentare la seguente documentazione doganale: Documento di spedizione T1, documenti di trasporto, fattura doganale, documenti di origine preferenziale (Moduli A, EUR.1, A.TR), certificato di origine e tutti i documenti aggiuntivi necessari per lo sdoganamento. Il costo delle soste maturate a causa della mancanza di documentazione è a esclusivo carico del Fornitore.

7.4 Merce “Reso Sdoganato”: Dovrà essere fornita prova nei documenti di trasporto del nulla osta doganale (numero ATC, partita iva).

7.5 Permessi di Esportazione/Importazione: Il Fornitore deve notificare per iscritto al Committente ogni eventuale richiesta di permessi per (ri)esportare in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali in materia.

7.6 Imballaggio: Il Fornitore è responsabile di ogni danno subito a causa di un imballaggio non adeguato, le merci dovranno essere imballate in maniera tale da evitare che si danneggino durante il trasporto.

7.7 Prodotti Pericolosi e REACH: Il Fornitore dovrà imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi secondo la normativa nazionale ed internazionale applicabile. Deve osservare tutte le obbligazioni prescritte per i fornitori ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006/CE (REACH) in materia di consegna merci. Dovrà essere consegnata al Committente la scheda di sicurezza nella lingua nazionale dello Stato di destinazione.

7.8 Passaggio dei Rischi:

  • Il rischio di perdita accidentale e/o di danneggiamento è a carico del Fornitore sino all’effettiva consegna delle merci insieme alla documentazione nel luogo di adempimento.

  • In caso di installazione/montaggio/manutenzione, il rischio passerà in capo al Committente solo dopo il debito completamento e il relativo collaudo da parte del Committente.

7.9 Accettazione Formale: L’accettazione avverrà solo se espressamente documentata nel certificato di accettazione. L’accettazione potrà avvenire in nessun altro modo, e, in particolare, non potrà avvenire tramite controlli, relazioni di periti, certificati o relazione dei lavori. Il pagamento del saldo delle fatture non costituisce accettazione.

8. Provenienza delle Merci

8.1 Origine Non Preferenziale: Il Fornitore dichiara l’origine non preferenziale delle merci (paese d’origine) nei documenti commerciali e dovrà esibire, su richiesta, un certificato d’origine.

8.2 Origine Preferenziale: Le merci dovranno essere conformi alla normativa sulla provenienza dei beni ai sensi degli accordi dell’Unione Europea sulla origine preferenziale delle merci, sempre che la consegna rientri nell’ambito del commercio preferenziale.

9. Condizioni di Consegna / Servizi, Reclami di Qualità, Diritti in Caso di Vizi

9.1 Garanzie di Qualità e Conformità: Il Fornitore è tenuto a consegnare beni e servizi esenti da vizi, conformi alle specifiche concordate e, in particolare, garantisce che:

  • I beni e i servizi siano consegnati da personale qualificato e che rispondano agli standard tecnici attuali (sicurezza, medicina del lavoro, igiene).

  • I beni e i servizi siano conformi alla normativa applicabile, inclusa quella fiscale e previdenziale.

  • I macchinari, le attrezzature e gli impianti dovranno essere conformi alle speciali prescrizioni applicabili e dovranno recare il marchio CE.

9.2 Conformità REACH: Il Fornitore garantisce che ogni materiale contenuto nelle merci è stato preregistrato, registrato (o esente da registrazione) ed approvato ai sensi della normativa applicabile del REACH.

9.3 Termini di Reclamo:

  • Il Committente dovrà comunicare ogni vizio evidente entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento.

  • Ogni vizio che sia solo identificabile in un momento successivo dovrà essere comunicato entro dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa scoperta.

9.4 Rimedi in Caso di Vizi: In caso di vizi, il Committente ha il diritto di richiedere che i vizi siano eliminati secondo quanto previsto dalla legge. Il metodo per l’eliminazione dei vizi sarà scelto dal Committente a sua discrezione. I costi per sanare i vizi saranno a carico del Fornitore. Qualora (i) non siano sanati i vizi entro un termine ragionevole, (ii) non abbia avuto successo la procedura per sanare i vizi, o (iii) non sia previsto dalla legge un termine per sanare i vizi, il Committente potrà agire per richiedere il risarcimento danni.

9.5 Autotutela e Spese a Carico del Fornitore: Qualora (i) il Fornitore non adempia i suoi obblighi di sanare i vizi senza giusta causa, (ii) rifiuti di sanare i vizi, (iii) i rimedi adottati non abbiano successo, (iv) vi sia pericolo di inidoneità all’uso, o (v) non sia possibile rinviare ulteriormente la correzione, il Committente potrà sanare esso stesso i vizi a spese e sotto la responsabilità del Fornitore, o consentire che tale attività sia svolta da terzi, addebitando i relativi costi. Restano salvi gli ulteriori diritti e ogni altra garanzia esistente.

9.6 Termine di Garanzia: Il termine per far valere la garanzia è di trenta (30) mesi successivi al passaggio del rischio a meno che un termine più lungo sia prescritto dalla legge. La rinuncia a far valere la garanzia sarà valida solo se espressamente presentata in forma scritta dal Committente.

10. Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

È responsabilità del Fornitore assicurare che la consegna e/o i servizi forniti e l’utilizzo degli stessi non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore dovrà tenere indenne il Committente da qualsiasi reclamo di terzi per violazioni di diritti di proprietà intellettuale e dovrà sostenere i costi relativi a licenze, spese e costi sostenuti dal Committente per prevenire e/o sanare tali violazioni.

 

11. Penali

Qualora fossero concordate nel contratto delle penali, il Committente è autorizzato a pretenderle fino al loro completo pagamento.

12. Assicurazione

Il Fornitore dovrà mantenere in essere un’adeguata copertura assicurativa a proprie spese per danni causati dai propri dipendenti, agenti, delegati, subappaltatori. Su richiesta, dovrà essergli fornita prova dell’importo della copertura. La responsabilità contrattuale e legale del Fornitore resta immutata a prescindere dalla misura e dall’importo della copertura assicurativa.

13. Risoluzione e Annullamento

13.1 Risoluzione per Giusta Causa: Il contratto potrà essere risolto senza preavviso per giusta causa. Costituiranno giusta causa, in via esemplificativa:

  • Grave inadempimento non sanato entro un ragionevole periodo di tempo.

  • Istanza di fallimento, deterioramento delle condizioni finanziarie o insolvenza del Fornitore che impattino sulla capacità di adempiere o incapacità di adempiere alle obbligazioni tributarie o previdenziali.

  • Impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) di acquisto o uso delle merci o dei servizi a causa dell’introduzione di una nuova normativa applicabile.

Qualora il Committente risolva un contratto per giusta causa e non fosse possibile mantenere in essere gli ulteriori contratti in vigore con il Fornitore, il Committente potrà altresì risolvere altri contratti in essere. In tal caso, il Fornitore non avrà il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni, rimborsi di spese o corrispettivi.

13.2 Obbligo di Riconsegna Documentazione: In caso di risoluzione o annullamento, il Fornitore dovrà consegnare al Committente, senza ritardo, tutta la documentazione, progetti e i disegni acquisiti nell’ambito del contratto.

 

14. Obbligo di Rimozione a Carico del Fornitore in Caso di Risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere, senza ritardo e a proprie spese, a smontare e rimuovere i propri impianti, attrezzi ed apparecchiature. Ogni rifiuto o detrito prodotto dovrà essere rapidamente rimosso e smaltito. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo entro un termine ragionevole, il Committente potrà provvedervi direttamente o tramite terzi, addebitando le spese sostenute al Fornitore.

 

15. Documentazione, Riservatezza e Diritto d’Uso

15.1 Presentazione Documenti: È compito del Fornitore sottoporre al Committente ciascun progetto, calcolo o altro documento posseduto nel termine prescritto.

15.2 Modifica Documenti: La modifica dei documenti da parte del Committente non inciderà sulle obbligazioni a carico del Fornitore.

15.3 Proprietà della Documentazione del Committente: Ogni modello, campione, disegno, dato, materiale e gli altri documenti forniti al Fornitore dal Committente (“Documentazione del Committente”) rimarranno di proprietà del Committente e dovranno essere restituiti a quest’ultimo su sua richiesta in qualsiasi momento. Il Fornitore non potrà avvalersi del diritto di ritenzione sulla Documentazione del Committente.

15.4 Obbligo di Riservatezza: Il Fornitore dovrà mantenere riservata ogni informazione tecnica, scientifica, commerciale ed ogni altra informazione ottenuta (“Informazioni Riservate”). Il Fornitore non potrà sfruttare le Informazioni Riservate per scopi commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà intellettuale, trasferirli o renderli accessibili a terzi. Le obbligazioni di riservatezza si applicheranno altresì successivamente alla cessazione del contratto per un periodo di 10 anni.

15.5 Esclusioni dalla Riservatezza: Le prescrizioni di riservatezza non comprendono le informazioni che siano legittimamente in possesso del Fornitore prima della comunicazione, che fossero legittimamente di dominio pubblico, o che fossero state legittimamente ottenute da terzi.

15.6 Impegno dei Dipendenti: Il Fornitore dovrà assicurare che i suoi dipendenti e gli agenti siano vincolati dal presente accordo di riservatezza.

15.7 Misure di Protezione: Il Fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee per proteggere in maniera efficace le Informazioni Riservate dal rischio di perdita o accesso non autorizzato. Dovrà informare senza ritardo il Committente per iscritto della perdita e/o dell’accesso da parte di persone non autorizzate.

15.8 Diritto d’Uso Concesso al Committente: Il Fornitore dovrà concedere al Committente, a titolo gratuito, diritti trasferibili di uso, liberi da vincoli di luogo, contenuto e tempo, per i progetti, i disegni, i grafici, i calcoli e gli altri documenti relativi al contratto.

 

16. Divieto di Divulgazione, Invalidità o Inefficacia Parziale, Legge Applicabile e Foro Competente

16.1 Divieto di Divulgazione: Il Fornitore potrà fare divulgare notizie e fare riferimento ai rapporti commerciali e contrattuali con il Committente soltanto previo consenso scritto del Committente stesso.

16.2 Invalidità Parziale: L’invalidità o l’inefficacia di alcune delle disposizioni contenute nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto non inciderà sulla validità ed efficacia dell’intero contratto.

16.3 Legge Applicabile: Il rapporto contrattuale è soggetto alla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione internazionale della vendita di beni dell’11/04/1980.

16.4 Foro Competente: Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro presso la cui circoscrizione ha sede legale il Committente.